Art. 313 A partire dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti rinnoveranno, per quanto le riguarda e con le riserve indicate al secondo paragrafo del presente articolo, le convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890, il 20 settembre 1893, il 16 luglio 1895, il 16 giugno 1898 e il 19 settembre 1905, relativi al trasporto delle merci per ferrovia. Se entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci sara' conclusa, per sostituire la convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e le convenzioni addizionali successive, questa nuova convenzione e le condizioni complementar per il trasporto in ferrovia, eventualmente fondate su di essa, vincoleranno l'Austria, quand'anche si rifiutasse di prender parte alla elaborazione della medesima o di aderirvi. finche' una nuova convenzione non sia conchiusa, l'Austria si uniformera' alle disposizioni della convenzione di Berna, alle convenzioni addizionali successive e alle condizioni complementari predette.