(Trattato-art. 313)
 
                              Art. 313 
 
 
  A partire dall'entrata in vigore del  presente  trattato,  le  Alte
Parti contraenti rinnoveranno,  per  quanto  le  riguarda  e  con  le
riserve indicate al  secondo  paragrafo  del  presente  articolo,  le
convenzioni e gli accordi firmati a Berna il 14 ottobre 1890,  il  20
settembre 1893, il 16  luglio  1895,  il  16  giugno  1898  e  il  19
settembre 1905, relativi al trasporto delle merci per ferrovia. 
 
  Se entro cinque anni dall'entrata in vigore del  presente  trattato
una nuova convenzione per il trasporto in ferrovia  dei  viaggiatori,
dei  bagagli  e  delle  merci  sara'  conclusa,  per  sostituire   la
convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e le convenzioni addizionali
successive, questa nuova convenzione e le condizioni complementar per
il  trasporto  in  ferrovia,  eventualmente  fondate  su   di   essa,
vincoleranno l'Austria, quand'anche si rifiutasse  di  prender  parte
alla elaborazione della medesima o di  aderirvi.  finche'  una  nuova
convenzione  non  sia  conchiusa,  l'Austria  si   uniformera'   alle
disposizioni della convenzione di Berna, alle convenzioni addizionali
successive e alle condizioni complementari predette.