(Trattato-art. 314)
 
                              Art. 314 
 
 
  L'Austria sara' tenuta a cooperare alla situazione dei servizi  con
biglietti diretti per viaggiatori e bagagli, che le  saranno  chiesti
da una  o  piu'  Potenze  alleate  o  associate,  per  assicurare  le
relazioni ferroviarie di queste Potenze fra  loro,  o  con  qualsiasi
altro  paese,  in  transito  attraverso  il   territorio   austriaco;
l'Austria dovra' specialmente, a tale scopo, ricevere i  treni  e  le
vetture provenienti dai territori delle Potenze alleate e  associate,
ed avviarli con una celerita' per lo meno eguale a  quella  dei  suoi
migliori  treni  a  lungo  percorso  sulle  stesse  linee.  I  prezzi
applicabili a questi  servizi  diretti  non  saranno  in  alcun  caso
superiori ai prezzi riscossi sullo  stesso  percorso  per  i  servizi
interni austriaci, effettuati nelle stesse condizioni di velocita'  e
comodita'. 
 
  Le tariffe applicabili, nelle  stesse  condizioni  di  velocita'  e
comodita', al trasporto sulle ferrovie  austriache,  degli  emigranti
diretti ai porti delle Potenze alleate e associate o provenienti  dai
medesimi, non potranno mai avere una tassa chilometrica  superiore  a
quella delle tariffe piu' favorevoli, tenuto conto di tutti i premi o
rimborsi, di cui profitteranno, sulle dette ferrovie,  gli  emigranti
diretti ad altri porti qualsiasi, o da essi provenienti.