Art. 315 L'Austria s'impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico, fiscale o amministrativo - come visita doganale, provvedimenti di polizia generale, di polizia sanitaria o di controllo - speciale per i servizi diretti previsti all'articolo precedente o ai trasporti di emigranti destinati ai porti delle Potenze alleate e associate, o da essi provenienti, che abbia per effetto di ostacolare o ritardare i detti servizi.