(Trattato-art. 315)
 
                              Art. 315 
 
 
  L'Austria s'impegna a non  adottare  alcun  provvedimento  tecnico,
fiscale o amministrativo - come  visita  doganale,  provvedimenti  di
polizia generale, di polizia sanitaria o di controllo - speciale  per
i servizi diretti previsti all'articolo precedente o ai trasporti  di
emigranti destinati ai porti delle Potenze alleate e associate, o  da
essi provenienti, che abbia per effetto di ostacolare o  ritardare  i
detti servizi.