(Regolamento-art. 498)
 
                              Art. 498. 
 
 
  Le  amministrazioni,  enti,  uffici  o  funzionari  a   cui   siano
notificati pignoramenti, sequestri o  opposizioni  relative  a  somme
dovute dallo Stato,  sospendono  l'ordinazione  del  pagamento  delle
somme cui i suddetti atti si riferiscono, dandone notizia alla  Corte
dei conti. 
 
  I  funzionari,  tesorieri  o  agenti  incaricati  di  eseguire   il
pagamento degli ordini o di effettuare  la  consegna  degli  assegni,
quando ricevano  la  notifica  degli  atti  suddetti,  sospendono  il
pagamento o la consegna, e trasmettono gli  atti  all'amministrazione
centrale o all'ente, ufficio o funzionario ordinatore. 
 
  In ogni caso gli uffici, enti o funzionari ordinatori danno notizia
della  ricevuta  notifica  e  della  sospensione  all'amministrazione
centrale. 
 
  Quando  gli  atti  contengano   citazione   a   comparire   davanti
l'autorita' giudiziaria ne e' subito avvertita l'avvocatura erariale,
per i provvedimenti di sua competenza,  con  la  comunicazione  degli
elementi  necessari  perche'  eventualmente  possa  essere  resa   la
dichiarazione delle somme dovute, secondo  le  norme  del  Codice  di
procedura civile.