(Regolamento-art. 502)
 
                              Art. 502. 
 
 
  Se gli atti di cui al precedente art. 498 siano nulli o  inefficaci
per  disposizione  esplicita  di  legge  o  per   vizio   di   forma,
l'amministrazione  centrale,  sentita  l'avvocatura  erariale,   puo'
ordinare che il pagamento abbia corso. 
 
  In caso contrario, non si da' corso al pagamento fino a che non sia
notificata sentenza dell'autorita' giudiziaria passata  in  giudicato
sulla validita' degli atti o sull'assegnazione delle somme, salvo che
il  creditore  sequestrante,  pignorante  o  opponente  non   rinunzi
formalmente all'impedimento notificato.