Art. 502. Se gli atti di cui al precedente art. 498 siano nulli o inefficaci per disposizione esplicita di legge o per vizio di forma, l'amministrazione centrale, sentita l'avvocatura erariale, puo' ordinare che il pagamento abbia corso. In caso contrario, non si da' corso al pagamento fino a che non sia notificata sentenza dell'autorita' giudiziaria passata in giudicato sulla validita' degli atti o sull'assegnazione delle somme, salvo che il creditore sequestrante, pignorante o opponente non rinunzi formalmente all'impedimento notificato.