(Regolamento-art. 503)
 
                              Art. 503. 
 
 
  Qualora da legge o regolamento sia ordinato il deposito delle somme
controverse nella cassa depositi  e  prestiti,  o  esso  torni  utile
all'interesse   dell'amministrazione,   questa   provvede,    sentita
l'avvocatura erariale.