(Regolamento-art. 504)
 
                              Art. 504. 
 
 
  Qualora siano  notificate  sentenze  esecutive  di  assegnazione  a
creditori sequestranti o pignoranti, viene ordinato  il  pagamento  a
favore  dei  creditori  stessi  delle   quote   loro   giudizialmente
assegnate, e se ne da' notizia alla Corte dei conti.