(Regolamento-art. 505)
 
                              Art. 505. 
 
 
  Quando  alle  amministrazioni,  enti,  uffici  o  funzionari  siano
notificate cessioni O  delegazioni  di  crediti  verso  lo  Stato,  o
revoca,   rinuncia   o   modificazione   di   vincoli,   gli   uffici
amministrativi o funzionari delegati ne tengono conto nella emissione
dei  titoli  di  spesa,   previo,   quando   occorra,   il   consenso
dell'amministrazione e allegano gli atti relativi a corredo di essi. 
 
  I funzionari delegati ne danno inoltre notizia  all'amministrazione
centrale. 
 
  In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tiene sospeso il
pagamento del credito fino a che  tale  vincolo  non  sia  legalmente
risoluto. 
 
  Per la  cessione  o  sequestro  degli  stipendi  o  pensioni  degli
impiegati e  salariati  dello  Stato  si  applicano  le  disposizioni
speciali vigenti al riguardo e gli atti diretti a  colpire  stipendi,
pensioni e assegni equivalenti devono essere  notificati  all'ufficio
incaricato del servizio del credito per  gli  impiegati  e  salariati
dello Stato, presso il ministero delle finanze.