(Regolamento-art. 506)
 
                              Art. 506. 
 
 
  Quando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa  fissa,
non viene ordinato il pagamento delle quote  assegnate  o  cedute  ai
creditori se non sia stata riscossa dal titolare la parte rimanente. 
 
  Se pero' la rata della spesa fissa sia scaduta ed il  titolare  non
siasi presentato a riscuotere la parte  libera,  il  pagamento  della
quota assegnata o  ceduta  puo'  aver  luogo  dietro  produzione  del
certificato di vita o di prestato servizio del  titolare  stesso,  o,
quando risulti comunque accertato di altra  attestazione  comprovante
non essere venuto meno in  lui  il  diritto  al  conseguimento  dello
stipendio, della pensione o dell'assegno.