(Regolamento-art. 507)
 
                              Art. 507. 
 
 
  Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i  funzionari  delegati
tengono  in  apposito  registro  i  conti   dei   sequestri   e   dei
pignoramenti, in modo  che  ad  ogni  momento  possa  rilevarsene  la
situazione  nell'interesse  tanto  dello  Stato  quanto  dei  singoli
creditori sequestranti o pignoranti.