(Regolamento-art. 508)
 
                              Art. 508. 
 
 
  Quando il creditore di una spesa fissa colpita  da  assegnazione  o
cessione in favore di terzi, cambia  residenza,  la  delegazione  del
tesoro,  nel  trasmettere  la  copia  autentica  del  conto  corrente
all'altra delegazione che deve provvedere agli  ulteriori  pagamenti,
giusta l'art. 365 del presente regolamento, vi unisce un estratto del
conto relativo all'assegnazione od  alla  cessione,  desumendolo  dal
registro prescritto coll'articolo precedente. 
 
  Uguale estratto viene dalle delegazioni del tesoro spedito, in  due
esemplari, alla amministrazione centrale cui la spesa  si  riferisce,
quando un conto debba venir chiuso per essere compiuto  il  pagamento
delle somme a favore dei terzi, o per morte del titolare della  spesa
fissa o per altra causa. 
 
  L'amministrazione  centrale,   quando   trovi   regolare   siffatto
estratto, ne trasmette col suo visto  un  esemplare  alla  Corte  dei
conti.