Art. 576 (Esecuzione delle sentenze) Alle sentenze e' data esecuzione quando sono divenute irrevocabili o quando la legge ne consente l'esecuzione provvisoria. Sono irrevocabili le sentenze contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui sono scaduti i termini per proporla senza che sia stata proposta. Se vi e' ricorso per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui e' divenuta irrevocabile l'ordinanza preveduta dall'articolo 207 e negli altri casi dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Le sentenze di proscioglimento sono eseguite appena pronunciate. Le sentenze di condanna si eseguono entro cinque giorni da quello in cui l'Autorita' incaricata dell'esecuzione ha ricevuto notizia dell'irrevocabilita'. I cancellieri delle corti, dei tribunali e dei pretori trasmettono ogni quindici giorni all'Autorita' locale di pubblica sicurezza l'estratto delle sentenze divenute irrevocabili portanti condanna a pena detentiva.