(Codice di procedura penale-art. 576)
 
                              Art. 576 
 
                     (Esecuzione delle sentenze) 
 
  Alle sentenze e' data esecuzione quando sono divenute  irrevocabili
o quando la legge ne consente l'esecuzione provvisoria. 
 
  Sono irrevocabili le  sentenze  contro  le  quali  non  e'  ammessa
impugnazione diversa dalla revisione. Se l'impugnazione  e'  ammessa,
la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in  cui  sono  scaduti  i
termini per proporla senza che sia stata proposta. Se vi  e'  ricorso
per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dal giorno in cui e'
divenuta irrevocabile l'ordinanza preveduta dall'articolo 207 e negli
altri casi dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza
che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 
 
  Le sentenze di proscioglimento sono eseguite appena pronunciate. 
 
  Le sentenze di condanna si eseguono entro cinque giorni  da  quello
in cui l'Autorita' incaricata  dell'esecuzione  ha  ricevuto  notizia
dell'irrevocabilita'. 
 
  I cancellieri delle corti, dei tribunali e dei pretori  trasmettono
ogni quindici  giorni  all'Autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza
l'estratto delle sentenze divenute irrevocabili portanti  condanna  a
pena detentiva.