Art. 577 (Funzioni esecutive del pubblico ministero e del pretore) Il pubblico ministero presso la corte o il tribunale, che ha emesso il provvedimento, provvede d'ufficio all'esecuzione. Il pretore fa eseguire i suoi provvedimenti. Il pubblico ministero o il pretore quando occorre puo' richiedere per l'esecuzione rispettivamente un altro ufficio del pubblico ministero o un altro pretore.