(Codice di procedura penale-art. 577)
 
                              Art. 577 
 
      (Funzioni esecutive del pubblico ministero e del pretore) 
 
  Il pubblico ministero presso la corte o il tribunale, che ha emesso
il provvedimento, provvede d'ufficio all'esecuzione. 
 
  Il pretore fa eseguire i suoi provvedimenti. 
 
  Il pubblico ministero o il pretore quando occorre  puo'  richiedere
per  l'esecuzione  rispettivamente  un  altro  ufficio  del  pubblico
ministero o un altro pretore.