(Codice di procedura penale-art. 579)
 
                              Art. 579 
 
(Pluralita' di condanne  per  il  medesimo  fatto  contro  la  stessa
                              persona) 
 
  Se piu' sentenze  di  condanna  divenute  irrevocabili  sono  state
pronunciate contro la  stessa  persona  per  il  medesimo  fatto,  il
procuratore generale o il procuratore del Re della  circoscrizione  a
cui  appartiene  uno  dei  giudici  che  pronunciarono  le   sentenze
predette, promuove anche d'ufficio in qualsiasi  tempo,  con  ricorso
alla corte di cassazione, la decisione circa  la  sentenza  che  deve
essere eseguita. Tale ricorso non e' notificato  all'interessato.  La
corte in camera di consiglio dichiara con ordinanza doversi  eseguire
la sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave e annulla le
altre. 
 
  Qualora le decisioni importino pene di specie diversa,  si  procede
al ragguaglio: se si tratta di pene pecuniarie e di  pene  detentive,
si applica  l'articolo  135  del  codice  penale;  se  si  tratta  di
reclusione e d'arresto, un giorno di reclusione si  computa  per  due
giorni di arresto. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti di
condanna divenuti esecutivi ovvero di sentenze e di decreti. 
 
  Se il provvedimento  annullato  era  stato  in  tutto  o  in  parte
eseguito, l'esecuzione si considera come conseguente al provvedimento
rimasto in vigore.