Art. 579 (Pluralita' di condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona) Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il procuratore generale o il procuratore del Re della circoscrizione a cui appartiene uno dei giudici che pronunciarono le sentenze predette, promuove anche d'ufficio in qualsiasi tempo, con ricorso alla corte di cassazione, la decisione circa la sentenza che deve essere eseguita. Tale ricorso non e' notificato all'interessato. La corte in camera di consiglio dichiara con ordinanza doversi eseguire la sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave e annulla le altre. Qualora le decisioni importino pene di specie diversa, si procede al ragguaglio: se si tratta di pene pecuniarie e di pene detentive, si applica l'articolo 135 del codice penale; se si tratta di reclusione e d'arresto, un giorno di reclusione si computa per due giorni di arresto. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti di condanna divenuti esecutivi ovvero di sentenze e di decreti. Se il provvedimento annullato era stato in tutto o in parte eseguito, l'esecuzione si considera come conseguente al provvedimento rimasto in vigore.