(Testo unico-art. 300)
                              Art. 300. 
 
(Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio  1924,  n.  744  -  Art,  20  R.
decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 37, R.  decreto-legge
                     4 settembre 1925, n. 1604). 
 
  I professori del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del  R.
Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di  Genova  e
dei  Regi  Istituti  clinici  di  perfezionamento  di   Milano   che,
trovandosi in servizio presso gli Istituti predetti  al  30  novembre
1924, sono stati mantenuti, a decorrere dal 1°  dicembre  successivo,
presso  il  rispettivo  Istituto  ai  sensi  dell'art.  20   del   R.
decreto-legge 22  maggio  1924,  n.  744,  conservano  la  condizione
giuridica e il trattamento economico dei professori degli Istituti di
cui alla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 
  Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a  carico
degli  Istituti  rispettivi,  i  quali   li   corrisponderanno   loro
direttamente. Tuttavia l'aumento portato al supplemento  di  servizio
attivo del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato  dal
R. decreto-legge 31 marzo 1925,  n.  363,  e'  corrisposto  a  totale
carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo di  cui
al comma precedente, nonche' ai professori trasferiti negli  Istituti
contemplati dal comma stesso, ai sensi dell'art. 299, e a  quelli  di
essi trasferiti dagli Istituti stessi ad altri compresi nella tabella
B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. 
  Non viene corrisposto invece ai professori  trasferitivi  ai  sensi
dell'art. 93 dalle Universita' o  Istituti  di  cui  alla  tabella  A
allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102,  e  ai  professori
nominati dal 1° dicembre 1924 in poi  nelle  Universita'  e  Istituti
predetti,  ne'  a  quelli  che,  nominati  dalla  data  predetta   in
Universita' o  Istituto  della  sovra  citata  tabella  B,  vi  siano
successivamente trasferiti.