(Testo unico-art. 301)
                              Art. 301. 
 
        (Articoli 1 e 2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189). 
 
  A decorrere dal 21 novembre 1925. tutti i professori di ruolo della
R. Universita' di Perugia, i  quali  alla  data  anzidetta  erano  in
servizio nella Universita' medesima, hanno la condizione giuridica ed
il trattamento economico e di quiescenza previsti  per  i  professori
delle Universita' e degli Istituti superiori, di cui alla tabella  B,
annessa al R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102.  Tuttavia  non
potranno essere trasferiti a cattedre di altre Universita' o Istituti
superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
secondo dell'art. 303, oppure con le modalita' di cui al comma  terzo
dello stesso articolo. 
  Agli effetti del trattamento di quiescenza i  servizi  pensionabili
prestati  nella  R.  Universita'  di  Perugia,  anteriormente  al  21
novembre 1925, sono comulabili col servizio successivo nei modi e con
le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo  a  carico
della  Universita'  suddetta  la  quota  di  onere  per   i   servizi
pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925. 
  Le condizioni di cui  ai  commi  precedenti  sono  fatte  anche  ai
professori  di  ruolo  gia'  appartenenti  alla  Scuola  di  medicina
veterinaria annessa all'Universita' di Perugia, assegnati, giusta  la
disposizione dell'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n.  189,  al
R. Istituto superiore di medicina veterinaria.