Art. 301. (Articoli 1 e 2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189). A decorrere dal 21 novembre 1925. tutti i professori di ruolo della R. Universita' di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella Universita' medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle Universita' e degli Istituti superiori, di cui alla tabella B, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre Universita' o Istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dell'art. 303, oppure con le modalita' di cui al comma terzo dello stesso articolo. Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili prestati nella R. Universita' di Perugia, anteriormente al 21 novembre 1925, sono comulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo a carico della Universita' suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono fatte anche ai professori di ruolo gia' appartenenti alla Scuola di medicina veterinaria annessa all'Universita' di Perugia, assegnati, giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189, al R. Istituto superiore di medicina veterinaria.