(Testo unico-art. 302)
                              Art. 302. 
 
(Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art.  78,  decreto-legge  28  agosto
                           1931, n. 1227). 
 
  Il trattamento di cui  agli  ultimi  due  commi  dell'art.  98  del
presente T. U. e' fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio
1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927,  n.  1135,  i
quali avessero insegnato, a titolo pubblico  e  con  effetti  legali,
quali professori presso Universita' estere e che avessero cessato  da
tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918. 
  Le disposizioni di cui agli ultimi due  commi  dell'art.  98  sovra
citato sono altresi' applicabili  ai  professori  i  cui  servizi  in
Universita' estere erano computabili in base al R.  decreto-legge  19
dicembre 1926, n. 2321.