Art. 302. (Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art. 78, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 del presente T. U. e' fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso Universita' estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918. Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 sovra citato sono altresi' applicabili ai professori i cui servizi in Universita' estere erano computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.