(Testo unico-art. 303)
                              Art. 303. 
 
(Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 -  Art.
           27, R. decreto-legge 27 ottobre 1926. n. 1933). 
 
  I  professori  nominati  nelle  Universita'  libere  di   Camerino,
Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924,  qualora
da tale data o posteriormente ad essa siano stati  o  siano  nominati
professori di Universita' o di Istituti superiori di cui alle tabelle
A e B, annesse al R.  decreto  30  settembre  1923,  n.  2102,  hanno
diritto alla  stessa  condizione  che  ad  essi  spetterebbe  qualora
avessero  ottenuto  o  ottenessero  il   passaggio   in   seguito   a
trasferimento. 
  I professori di ruolo delle Universita' di cui al comma  precedente
nominati anteriormente al 1°  dicembre  1924  presso  le  Universita'
stesse non  possono  essere  trasferiti  ad  Universita'  o  Istituti
superiori di cui alle predette tabelle A  e  B  se  non  siano  stati
compresi, anteriormente  al  1°  dicembre  1924,  in  graduatorie  di
concorsi a cattedre della stessa materia o di materia  affine  presso
Regie Universita' o Regi Istituti superiori,  o  non  siano  compresi
nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi. 
  I professori stabili delle libere Universita' di Camerino, Ferrara.
Urbino e della R. Universita' di Perugia in servizio al  24  novembre
1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926,  n.
1933, purche' proposti dalle competenti Facolta' o  Scuole  col  voto
favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che
vi appartengono e previo parere favorevole  del  Consiglio  superiore
dell'educazione  nazionale,  potranno  essere  trasferiti  ad   altra
Universita' o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia
di cui sono titolari, anche se non siano compresi in  graduatorie  di
concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.