Art. 304. (Art. 43, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino, che il 9 aprile 1913, data di pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti. Gli insegnanti ordinari di lingue moderne di cui al comma precedente godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo ordinari. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianita' decorre dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440. Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo straordinari, ma non possono conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorre dalla data indicata nel comma precedente. Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'articolo 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorre dalle date indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel R. decreto 18 novembre 1923, n. 2547. Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del T. U. 28 agosto 1924, n. 1618. I posti di professore ordinario occupati dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa a a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.