(Testo unico-art. 304)
                              Art. 304. 
 
           (Art. 43, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). 
 
  Gli insegnanti di lingue moderne nei  Regi  Istituti  superiori  di
scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino,  che
il 9 aprile 1913, data di pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n.
268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono  considerati
fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti. 
  Gli  insegnanti  ordinari  di  lingue  moderne  di  cui  al   comma
precedente godono del trattamento economico e giuridico spettante  ai
professori di ruolo ordinari. Agli effetti degli aumenti periodici di
stipendio e del passaggio  ai  gradi  superiori  la  loro  anzianita'
decorre dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge  7  aprile
1921, n. 440. 
  Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui  al  presente
articolo, godono del trattamento economico e giuridico  spettante  ai
professori di  ruolo  straordinari,  ma  non  possono  conseguire  il
passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di
stipendio la loro anzianita' decorre dalla data  indicata  nel  comma
precedente. 
  Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia  stato  concesso  il
trattamento economico e giuridico  dei  professori  straordinari  per
effetto dell'articolo 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322,
sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui
al  comma  precedente.  Agli  effetti  degli  aumenti  periodici   di
stipendio la loro anzianita' decorre dalle date indicate nell'art.  8
del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e  nel  R.  decreto  18
novembre 1923, n. 2547. 
  Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 21  del
T. U. 28 agosto 1924, n. 1618. 
  I posti di professore ordinario occupati dai  professori  ai  quali
sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del
R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono  considerati  aggiunti
transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato  fino  a
quando i rispettivi titolari  rimarranno  in  servizio.  La  relativa
maggiore spesa a a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.