Art. 305. (Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potra', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Universita', dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.