(Testo unico-art. 305)
                              Art. 305. 
 
        (Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potra', con  decreto  Reale
da emanarsi  su  proposta  del  Ministro  dell'educazione  nazionale,
sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi,  in  deroga  alle  norme
vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso
dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario
ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di  quei  professori
di ruolo delle Regie Universita', dei Regi Istituti superiori  e  dei
Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto
al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. 
  Contro il provvedimento non e' ammesso alcun gravame,  ne'  in  via
amministrativa ne' in via giurisdizionale.