Art. 306. (Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744). E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici siano annessi all'insegnamento per effetto di regolari convenzioni gia' stipulate all'atto della pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e cioe' alla data 11 ottobre 1923.