(Testo unico-art. 306)
                              Art. 306. 
 
         (Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744). 
 
  E' consentito il cumulo dell'ufficio di  professore  di  ruolo  con
altri uffici siano annessi all'insegnamento per effetto  di  regolari
convenzioni  gia'  stipulate  all'atto  della  pubblicazione  del  R.
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e  cioe'  alla  data  11  ottobre
1923.