Art. 307. (Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). La Cassa pensioni, gia' costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuera' a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennita' agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale gia' in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato. Il fondo pensioni, gia' costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguitera' a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale gia' in pensione e quello in carica alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.