(Testo unico-art. 307)
                              Art. 307. 
 
           (Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618). 
 
  La Cassa pensioni, gia' costituita nella  R.  Scuola  superiore  di
commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli  impiegati
e delle loro famiglie, continuera'  a  funzionare  secondo  le  norme
regolamentari per essa in  vigore  e  conformemente  alle  leggi  che
disciplinano il conferimento delle pensioni e delle  indennita'  agli
impiegati civili dello Stato  fino  a  quando  saranno  esauriti  gli
impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso
il personale gia' in carica all'atto di promulgazione della legge  20
marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per
la pensione di Stato. 
  Il fondo  pensioni,  gia'  costituito  nella  Scuola  superiore  di
commercio di fondazione Revoltella di  Trieste  a  favore  del  corpo
insegnante, del personale di servizio e  delle  rispettive  famiglie,
seguitera' a funzionare secondo lo statuto in vigore  per  lo  stesso
fondo, fino a quando  saranno  esauriti  gli  impegni  assunti  dalla
Scuola stessa verso il personale gia' in pensione e quello in  carica
alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre  1920,
n. 1667, in  quanto  quest'ultimo  non  dichiari  di  optare  per  la
pensione di Stato.