(Testo unico-art. 308)
                              Art. 308. 
 
        (Art. 28, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933). 
 
  Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari
governativi, qualora abbiano comunque cessato  dall'ufficio  e  siano
successivamente nominati professori nel ruolo medesimo, hanno diritto
ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative
all'inquadramento dei professori universitari, il  servizio  prestato
anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno  in
cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo. 
  La presente disposizione si applica solo ai professori in  servizio
al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del  R.  decreto-legge  27
ottobre 1926, n. 1933.