(Testo unico-art. 309)
                              Art. 309. 
 
(Art 125, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 63, R. decreto
                     30 novembre 1924. n. 2172). 
 
  Coloro i quali all'11 ottobre 1923, data di  pubblicazione  del  R.
decreto  30  settembre  1923,  n.  2102,  avevano  la  qualifica   di
professore emerito od onorario o di dottore aggregato, conservano  la
qualifica stessa e le prerogative ad essa inerenti a sensi del T.  U.
delle leggi sull'istruzione superiore, approvate  con  R.  decreto  9
agosto 1910, n. 795. 
  Conservano del pari la  qualifica  e  le  prerogative  riconosciute
dalle disposizioni vigenti al 14 gennaio 1925, data di  pubblicazione
del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, coloro che alla data stessa
erano professori emeriti e onorari e dottori aggregati negli istituti
superiori agrari e di medicina veterinaria.