(Testo unico-art. 310)
                              Art. 310. 
 
          (Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Sono conservati ad personam i posti d'incaricato di  ruolo  di  cui
alla tabella n. 86, allegala 2°, del R. decreto 11 novembre 1923,  n.
2395. 
  La spesa relativa e' a carico del bilancio dello Stato.