(Testo unico-art. 311)
                              Art. 311. 
 
        (Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ai professori i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della
legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano  a  titolo  pubblico  e  con
effetti legali presso Universita' estere  e  siano  cessati  da  tale
ufficio per ragioni determinate  dalla  guerra  1915-1918,  e  dell'8
ottobre 1931, data di pubblicazione del R.  decreto-legge  28  agosto
1931, n. 1227, erano incaricati di lingue straniere in un R. Istituto
superiore di scienze economiche e commerciali, puo' esser  fatto,  su
loro domanda e col parere  del  senato  accademico  e  del  Consiglio
d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui  all'art.  43,
comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618. 
  Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro  anzianita'
decorrera' dal mese successivo alla data dei provvedimento.