(Testo unico-art. 313)
                              Art. 313. 
 
(Art. 156, commi 1° a 3°, decreto 30 settembre 1933, n. 2102  -  Art.
26,  R.  decreto-legge  22  maggio  1924,  n.  744  -  Art.  63,   R.
decreto-legge 4 settembre 1925,  n  1604  -  Articoli  26  e  81,  R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -  Legge  16  giugno  1932,  n.
                                812). 
 
  Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto  in
servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori di  cui  alle
tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n.  2102,  ai
sensi dell'art. 156 dello stesso decreto, ivi compreso quello gia' in
servizio presso il R. Istituto di studi superiori di Firenze e presso
i Regi Istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso
la R. Universita' di Firenze e presso la R. Universita' di Milano,  a
sensi dell'articolo 63 del R.  decreto-legge  4  settembre  1925,  n.
1604, resta governato dalle disposizioni del R.  decreto  7  dicembre
1922, n. 1594. 
  Gli emolumenti spettanti al personale di cui  al  comma  precedente
continueranno ad  essere  corrisposti  direttamente  dallo  Stato,  a
carico  del  quale  rimarra'  l'onere  del  relativo  trattamento  di
quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo
Stato, per ciascuna persona, la  somma  corrispondente  all'ammontare
medio degli  emolumenti  spettanti  alla  categoria  cui  appartiene,
determinato globalmente come appresso: 
    

per ciascun aiuto . . . . . . . . L. 11.000
per ciascun assistente. . . . . . »  10.000
per ciascun tecnico . . . . . . . »   9.500
per ciascun subalterno  . . . . . »   8.000

    
  Il personale assistente,  tecnico  e  subalterno,  appartenente  ai
ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre  1931,  presso  i
Regi Istituti superiori agrari e di medicina  veterinaria,  mantenuto
in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi  dell'art.  81
del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, conserva il trattamento
economico a carico dello Stato, al quale viene  rimborsata  la  spesa
effettiva da parte degli Istituti in cui il personale  stesso  presta
servizio. 
  Riguardo al personale assistente contemplato dal presente  articolo
si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni  da  assistente
ad aiuto, le  disposizioni  dell'art.  130  del  presente  T.  U.  Le
disposizioni dell'art. 132, relative ai passaggi ad altri ruoli,  non
sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in  seguito
a concorso, salvo per gli aiuti  ed  assistenti  che  siano  riusciti
vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi Istituti medi
d'istruzione.