Art. 313. (Art. 156, commi 1° a 3°, decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 26, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 63, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1604 - Articoli 26 e 81, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto in servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi dell'art. 156 dello stesso decreto, ivi compreso quello gia' in servizio presso il R. Istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi Istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso la R. Universita' di Firenze e presso la R. Universita' di Milano, a sensi dell'articolo 63 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, resta governato dalle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594. Gli emolumenti spettanti al personale di cui al comma precedente continueranno ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimarra' l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti spettanti alla categoria cui appartiene, determinato globalmente come appresso: per ciascun aiuto . . . . . . . . L. 11.000 per ciascun assistente. . . . . . » 10.000 per ciascun tecnico . . . . . . . » 9.500 per ciascun subalterno . . . . . » 8.000 Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, mantenuto in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi dell'art. 81 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, conserva il trattamento economico a carico dello Stato, al quale viene rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio. Riguardo al personale assistente contemplato dal presente articolo si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 130 del presente T. U. Le disposizioni dell'art. 132, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi Istituti medi d'istruzione.