Art. 314. (Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T. U. circa il limite d'eta', gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934. Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza. La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.