(Testo unico-art. 314)
                              Art. 314. 
 
        (Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T.  U.  circa
il limite d'eta', gli aiuti e assistenti, nominati  anteriormente  al
1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio  fino  al  30
novembre 1934. 
  Dal 1° dicembre  1934  essi  cesseranno  dal  servizio,  salvo  che
abbiano   conseguita   l'abilitazione   alla   libera   docenza.   La
disposizione, di cui al primo comma del  presente  articolo,  non  si
applica per gli aiuti e assistenti dei  Regi  Istituti  superiori  di
scienze economiche e commerciali.