(Testo unico-art. 315)
                              Art. 315. 
 
(Art. 137, R. decreto 30 settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  70,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di  cui
all'art. 137 del decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e  all'art.  70,
ultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto  1931,  n.  1227,  abbia
continuato  a  fruire  dell'alloggio  in  locali  o  stabilimenti  di
pertinenza delle Universita' o  Istituti  superiori,  conservera'  ad
personam  l'alloggio  stesso,  corrispondendo   il   canone   annuale
d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sara'
devoluto all'Universita' o Istituto superiore rispettivo.