Art. 315. (Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 137 del decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Universita' o Istituti superiori, conservera' ad personam l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sara' devoluto all'Universita' o Istituto superiore rispettivo.