(Testo unico-art. 316)
                              Art. 316. 
 
(Art. 83, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  I professori di ruolo in  servizio  presso  la  R.  Scuola  normale
superiore di Pisa al 16 luglio  1932,  data  di  pubblicazione  della
legge 16 giugno 1932, n. 812, possono ottenere  il  trasferimento  in
altri Istituti d'istruzione superiore quando siano  compresi  in  una
terna di concorso universitario. 
  Il personale di ruolo di ogni categoria che,  all'8  ottobre  1931,
data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931,  n.  1227,
si trovava addetto alla R. Scuola normale superiore di  Pisa,  rimane
in servizio presso la Scuola  stessa  e  continua  a  far  parte  dei
dipendenti dello Stato. 
  Gli emolumenti spettanti al personale  anzidetto  continueranno  ad
essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarra'  altresi'
l'onere del relativo trattamento di quiescenza.  La  Scuola  versera'
annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente
corrisposte per stipendi ed emolumenti al detto personale. 
  Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni  di  cui  ai
commi precedenti, potra' essere trasferito ad altri ruoli statali.