Art. 316. (Art. 83, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). I professori di ruolo in servizio presso la R. Scuola normale superiore di Pisa al 16 luglio 1932, data di pubblicazione della legge 16 giugno 1932, n. 812, possono ottenere il trasferimento in altri Istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario. Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, si trovava addetto alla R. Scuola normale superiore di Pisa, rimane in servizio presso la Scuola stessa e continua a far parte dei dipendenti dello Stato. Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarra' altresi' l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La Scuola versera' annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente corrisposte per stipendi ed emolumenti al detto personale. Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potra' essere trasferito ad altri ruoli statali.