(Testo unico-art. 317)
                              Art. 317. 
 
             (Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690). 
 
  Il  personale  delle  Universita'  e  degli  Istituti  d'istruzione
superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il  27
giugno 1932, data di pubblicazione del R. decreto 2 giugno  1932,  n.
690, e che per effetto del decreto stesso sono  stati  soppressi,  e'
considerato in soprannumero nel grado  occupato  alla  data  suddetta
fino al riassorbimento per successive vacanze.