(Testo unico-art. 318)
                              Art. 318. 
 
               (Art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  A decorrere dal 7 luglio 1933, data  di  entrata  in  vigore  della
legge 8 giugno 1933, n. 629, sono soppresse le  tabelle  relative  ai
ruoli  organici  del  personale  della  carriera  amministrativa,  di
ragioneria e d'ordine dell'amministrazione:  universitaria,  comprese
nella tabella E allegata al R. decreto 2 giugno 1932,  n.  690,  come
pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti
superiori agrari, e quelle relative al personale  di  segreteria  dei
Regi   Istituti   superiori   di   medicina   veterinaria,   comprese
rispettivamente nelle tabelle 86 e  87  allegate  al  R.  decreto  11
novembre 1923, n, 2395. 
  Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente  ai  ruoli
anzidetti, rimarra' in servizio in uno  speciale  ruolo  transitorio,
conservando il trattamento  economico  e  di  quiescenza,  nonche'  i
diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello  Stato,
al quale sara' rimborsata  la  spesa  effettiva  da  parte  dei  Regi
Istituti  d'istruzione  superiore,  nei  quali  il  personale  stesso
prestera' servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti
altrettanti posti del  gruppo  corrispondente.  E'  in  facolta'  del
Ministro trasferire gli impiegati del  ruolo  anzidetto  a  posti  di
gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici  dei  Regi  Istituti
d'istruzione superiore. 
  Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di
quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso
i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. 
  Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti  ordinamenti
per  il  personale  di  segreteria  a  carico   dei   Regi   Istituti
d'istruzione superiore.