Art. 318. (Art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629). A decorrere dal 7 luglio 1933, data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1933, n. 629, sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione: universitaria, comprese nella tabella E allegata al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n, 2395. Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarra' in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonche' i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sara' rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso prestera' servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. E' in facolta' del Ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore.