(Testo unico-art. 319)
                              Art. 319. 
 
               (Art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  I direttori e capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi
Istituti d'istruzione superiore di cui  alla  tabella  B  annessa  al
presente T. U., qualora siano nominati ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 8 giugno 1933, n. 629, nel ruolo dei  direttori  amministrativi
presso gl'Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento
economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico
degl'Istituti, a titolo di assegno ad personam  da  riassorbirsi  nei
successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il  nuovo  trattamento
complessivo lordo per stipendio, supplemento di  servizio  attivo  ed
aggiunta di famiglia e il trattamento di  cui  fruivano  per  assegni
fissi e continuativi aventi la medesima natura. 
  In ogni caso, ove avvenga che i  nuovi  emolumenti  pensionabili  a
carico dello  Stato  siano  inferiori  agli  emolumenti  pensionabili
precedentemente percepiti a carico dell'Istituto,  la  differenza  si
aggiungera' all'ammontare degli stipendi  corrisposti  dall'Istituto,
agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di  quiescenza
ai sensi del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.