(Testo unico-art. 320)
                              Art. 320. 
 
               (Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  I direttori e i capi di segreteria delle Regie  Universita'  e  dei
Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a'  sensi
dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a  direttori
amministrativi, saranno mantenuti in servizio  con  la  qualifica  di
segretari capi, conservando  il  trattamento  economico  inerente  al
grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale  previsto  per
il grado ottavo. 
  Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre  applicabili  le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.