Art. 320. (Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629). I direttori e i capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo. Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.