Art. 321. (Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629). Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, ai posti vacanti del personale di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della legge stessa abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera amminastrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il titolo di studio di cui all'art. 138 del presente T. U.