(Testo unico-art. 321)
                              Art. 321. 
 
               (Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno
1933, n. 629, ai posti vacanti  del  personale  di  segreteria  delle
Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione  superiore  potra'
provvedersi mediante concorsi per esami  riservati  esclusivamente  a
coloro i quali alla data della  legge  stessa  abbiano  esercitato  a
qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un
triennio. 
  Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera  amminastrativa  e
di ragioneria sara' necessario possedere il titolo di studio  di  cui
all'art. 138 del presente T. U.