(Testo unico-art. 322)
                              Art. 322. 
 
               (Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno
1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale  ha  facolta'  di
distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu'
di  quattro  impiegati  del  ruolo  transitorio  dell'Amministrazione
universitaria,    in     relazione     a     particolari     esigenze
dell'amministrazione.