Art. 322. (Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629). Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale ha facolta' di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione.