(Codice della navigazione-art. 515)
                              Art. 515. 
                     (Assicurazione della nave). 
 
  L'assicurazione della nave copre  la  nave  e  le  sue  pertinenze.
Possono  altresi'  esservi  comprese  le   spese   di   armamento   e
equipaggiamento della nave. 
 
  Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore  della  nave,
contenuta nella polizza, equivale a stima.