Art. 516.
(Assicurazione delle merci).
L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato
sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se
tale valore non puo' essere accertato, il valore assicurabile e' dato
dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione,
aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonche'
delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni
evento, del premio e delle spese di assicurazione.