(Codice della navigazione-art. 516)
                              Art. 516. 
                    (Assicurazione delle merci). 
 
  L'assicurazione delle merci copre il valore  di  queste,  in  stato
sano, al luogo di destinazione ed al  tempo  della  scaricazione.  Se
tale valore non puo' essere accertato, il valore assicurabile e' dato
dal prezzo delle merci nel  luogo  ed  al  tempo  della  caricazione,
aumentato del dieci per cento a titolo di profitto  sperato,  nonche'
delle spese fino a bordo,  del  nolo  dovuto  o  anticipato  ad  ogni
evento, del premio e delle spese di assicurazione.