(Codice della navigazione-art. 517)
                              Art. 517. 
           (Circolazione dell'assicurazione delle merci). 
 
  In   caso   di   cambiamento   della    persona    dell'assicurato,
l'assicurazione delle merci continua a favore del  nuovo  assicurato,
senza  che   alcun   avviso   del   mutamento   debba   essere   dato
all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non
possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.