Art. 517.
(Circolazione dell'assicurazione delle merci).
In caso di cambiamento della persona dell'assicurato,
l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato,
senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato
all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non
possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.