Art. 518.
(Assicurazione dei profitti sperati sulle merci).
L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior
valore commerciale, che, al momento della conclusione
dell'assicurazione, puo' prevedersi avranno le merci al loro arrivo,
in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di
trasporto e quelle di assicurazione.
All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in
quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle
merci.