(Codice della navigazione-art. 518)
                              Art. 518. 
          (Assicurazione dei profitti sperati sulle merci). 
 
  L'assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre  il  maggior
valore   commerciale,   che,    al    momento    della    conclusione
dell'assicurazione, puo' prevedersi avranno le merci al loro  arrivo,
in stato  sano,  al  luogo  di  destinazione,  dedotte  le  spese  di
trasporto e quelle di assicurazione. 
 
  All'assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in
quanto compatibili,  le  norme  che  regolano  l'assicurazione  delle
merci.