(Codice della navigazione-art. 519)
                              Art. 519. 
               (Assicurazione del nolo da guadagnare). 
 
  L'assicurazione del nolo lordo da  guadagnare  copre  il  nolo  per
l'intero ammontare pattuito  nel  contratto  di  utilizzazione  della
nave. 
 
  L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il
sessanta per cento del nolo lordo. 
 
  In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo. 
 
  All'assicurazione del nolo da guadagnare si  applicano,  in  quanto
compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.