Art. 519.
(Assicurazione del nolo da guadagnare).
L'assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per
l'intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della
nave.
L'assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il
sessanta per cento del nolo lordo.
In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.
All'assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto
compatibili, le norme che regolano l'assicurazione della nave.