Art. 521.
(Rischi della navigazione).
Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono
le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento,
urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere
per tutti gli accidenti della navigazione.