(Codice della navigazione-art. 521)
                              Art. 521. 
                     (Rischi della navigazione). 
 
  Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono
le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio,  investimento,
urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere
per tutti gli accidenti della navigazione.