Art. 522.
(Aggravamento del rischio).
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto
dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato
conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non
l'avrebbe dato alle medesime condizioni.
Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento
del rischio e' stato determinato da atti compiuti per dovere di
solidarieta' umana o nella tutela di interessi comuni
all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale
l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito
sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennita' in
conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.