(Codice della navigazione-art. 522)
                              Art. 522. 
                     (Aggravamento del rischio). 
 
  Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde  se,  per  fatto
dell'assicurato, il rischio viene trasformato  o  aggravato  in  modo
tale che, se il nuovo stato di cose  fosse  esistito  e  fosse  stato
conosciuto  dall'assicuratore  al  momento  della   conclusione   del
contratto, l'assicuratore non avrebbe dato  il  suo  consenso  o  non
l'avrebbe dato alle medesime condizioni. 
 
  Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento  o  l'aggravamento
del rischio e' stato determinato  da  atti  compiuti  per  dovere  di
solidarieta'   umana   o   nella   tutela   di    interessi    comuni
all'assicuratore,  ovvero  dipende  da  un  evento   per   il   quale
l'assicuratore   medesimo   risponde,   ovvero   non   ha    influito
sull'avvenimento del  sinistro  o  sulla  misura  dell'indennita'  in
conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.