(Codice della navigazione-art. 523)
                              Art. 523. 
             (Cambiamento di via, di viaggio o di nave). 
 
  L'assicuratore della  nave  risponde  se  il  sinistro  dipende  da
cambiamento forzato di via o di viaggio. E'  considerato  cambiamento
forzato di via anche la deviazione che la nave fa  per  assistenza  o
salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo. 
 
  Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente  da  fatto
dell'assicurato, l'assicurazione risponde  solo  se  il  sinistro  si
verifica durante il percorso coperto dall'assicurazione, a  meno  che
provi che il cambiamento ha influito  sull'avvenimento  del  sinistro
medesimo. 
 
  Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde,  se  le
merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza.
Se la polizza non contiene  l'indicazione  della  nave,  l'assicurato
deve, appena ne viene a conoscenza,  comunicare  all'assicuratore  il
nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si
tratti di spedizione su navi di linea. Ove l'assicurato non adempia a
tale obbligo l'assicuratore e' liberato.