Art. 523.
(Cambiamento di via, di viaggio o di nave).
L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da
cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato cambiamento
forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o
salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.
Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto
dell'assicurato, l'assicurazione risponde solo se il sinistro si
verifica durante il percorso coperto dall'assicurazione, a meno che
provi che il cambiamento ha influito sull'avvenimento del sinistro
medesimo.
Nell'assicurazione delle merci l'assicuratore non risponde, se le
merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza.
Se la polizza non contiene l'indicazione della nave, l'assicurato
deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all'assicuratore il
nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si
tratti di spedizione su navi di linea. Ove l'assicurato non adempia a
tale obbligo l'assicuratore e' liberato.