(Codice della navigazione-art. 525)
                              Art. 525. 
                     (Vizio occulto della nave). 
 
  L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute
a vizio occulto della nave, a meno che  provi  che  il  vizio  poteva
essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.