(Codice della navigazione-art. 527)
                              Art. 527. 
               (Ricorso di terzi danneggiati da urto). 
 
  L'assicuratore risponde, nei  limiti  del  contratto,  delle  somme
dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da  urto  della
nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di  porti  e
di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi. 
 
  Negli stessi  limiti  sono  a  carico  dell'assicuratore  le  spese
sostenute   dall'assicurato   per   resistere,   con   il    consenso
dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo. 
 
  Quando la nave e' totalmente perduta o il suo valore, al momento in
cui  e'  richiesta  la  limitazione  del  debito  dell'armatore,   e'
inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore  della
nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare
complessivo  del   minimo   stesso   e   dell'indennita',   spettante
all'assicurato per danni materiali sofferti  dalla  nave,  supera  il
valore assicurabile di quest'ultima.