Art. 527.
(Ricorso di terzi danneggiati da urto).
L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme
dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della
nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e
di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese
sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso
dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave e' totalmente perduta o il suo valore, al momento in
cui e' richiesta la limitazione del debito dell'armatore, e'
inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della
nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare
complessivo del minimo stesso e dell'indennita', spettante
all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il
valore assicurabile di quest'ultima.