(Codice della navigazione-art. 529)
                              Art. 529. 
        (Rischio nell'assicurazione del nolo da guadagnare). 
 
  L'assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale
o parziale del  diritto  del  noleggiante  al  nolo,  conseguente  al
verificarsi di un sinistro della navigazione.