Art. 530.
(Durata dell'assicurazione della nave a tempo).
L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore
ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il
calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione
e' stata conclusa.
L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, e' prorogata di
diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave e'
ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma
l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un
supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.