(Codice della navigazione-art. 530)
                              Art. 530. 
           (Durata dell'assicurazione della nave a tempo). 
 
  L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore
ventiquattro del giorno della  conclusione  del  contratto  alle  ore
ventiquattro del giorno stabilito  dal  contratto  medesimo.  Per  il
calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove  l'assicurazione
e' stata conclusa. 
 
  L'assicurazione, scaduta in  corso  di  viaggio,  e'  prorogata  di
diritto sino alle ore ventiquattro del  giorno  in  cui  la  nave  e'
ancorata  od  ormeggiata  nel  luogo  di  ultima   destinazione,   ma
l'assicurato  deve  pagare  per  la  durata  del   prolungamento   un
supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.