Art. 532.
(Durata dell'assicurazione delle merci).
L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci
lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire
il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di
destinazione.
Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo
nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza
maggiore, l'assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo
giorno.
In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di
caricazione e di destinazione e' compresa nell'assicurazione solo in
quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque
per la durata massima di quindici giorni.
L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio
dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.