(Codice della navigazione-art. 532)
                              Art. 532. 
              (Durata dell'assicurazione delle merci). 
 
  L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le  merci
lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne  deve  eseguire
il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel  luogo  di
destinazione. 
 
  Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta  giorni  dall'arrivo
nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza
maggiore, l'assicurazione ha termine con lo  spirare  del  trentesimo
giorno. 
 
  In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di
caricazione e di destinazione e' compresa nell'assicurazione solo  in
quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque
per la durata massima di quindici giorni. 
 
  L'assicurazione, stipulata a viaggio  incominciato,  prende  inizio
dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle  ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.