(Codice della navigazione-art. 533)
                              Art. 533. 
                       (Avviso del sinistro). 
 
  Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo  1913  del  codice
civile, nell'assicurazione delle merci l'assicurato ha  l'obbligo  di
avviso  anche  quando  la  nave  e'  stata  dichiarata  inabile  alla
navigazione,  sebbene  le  merci  non  abbiano  sofferto  danno   per
l'avvenuto sinistro.